Mancata rinnovata costituzione di parte già costituita - Diritto alla liquidazione delle spese - Sussistenza - Fondamento.
In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26372 del 16/12/2014