Civile - sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014
Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014