Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.
Quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine perentorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012