Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012
Rapporto di identità, connessione o pregiudizialità tra due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi ovvero sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario - Provvedimento di sospensione - Illegittimità - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione al capo dell'ufficio - Fattispecie.
L'esistenza di un rapporto d'identità,connessione o pregiudizialità tra due procedimenti (nella specie, l'uno promosso per accertare la proprietà esclusiva di un immobile e l'altro per il pagamento"pro quota" del canone di locazione di quello stesso immobile), pendenti dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario,non giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio,affinchè provveda ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.; pertanto, allorchè il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il "modus procedendi" imposto dalle norme citate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012