Chiamata in garanzia del terzo - Rilascio di nuova e diversa procura - Necessità - Esclusione - Limiti.
Perchè il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare quest'ultimo in causa, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura, in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell'atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5768 del 17/03/2005