mandato - in genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) – Cass. n. 10434/2014
Mandato all'incasso di titoli di credito - Custodia delle somme incassate - Stipulazione di un diverso contratto di deposito regolare - Esclusione - Obbligazione rientrante nel rapporto di mandato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di compensazione di crediti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10434 del 14/05/2014
Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all'incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell'obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l'esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall'art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilità di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all'incasso il contratto stipulato da un professionista con una società, poi fallita, riconosceva la compensabilità del debito contrattuale con un proprio credito professionale già ammesso al passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10434 del 14/05/2014
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