Gratuità - Previsione originaria - Applicazione degli art. 2722 e 2729 cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15485 del 08/07/2014
Gli artt. 2722 e 2729 del cod. civ. non trovano applicazione nell'ipotesi di contratto di mandato gratuito, allorché la volontà negoziale circa la gratuità del contratto sia stata espressa sin dall'inizio del rapporto contrattuale, venendo in rilievo, in tale caso, una questione di interpretazione della sostanziale ed originaria volontà negoziale delle parti e non già di applicazione dei limiti alla prova testimoniale e presuntiva in materia di patti aggiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15485 del 08/07/2014
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15485
2014