difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 10231/2010
Procura a margine o in calce alla citazione - Nullità della citazione - Rinnovazione - Necessità di un nuovo mandato al difensore - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10231 del 28/04/2010
La procura speciale validamente rilasciata a margine od in calce ad un atto di citazione dichiarato nullo, non viene travolta dalla invalidità di tale atto ma, coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell'art. 82 cod. proc. civ., nonché dal rilievo che, dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa, ove necessario, la rinnovazione della citazione nell'ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10231 del 28/04/2010
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