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Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Cass. n. 10193/2010

Espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate - Necessità - Esclusione - Proposizione per la prima nota di appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10193 del 28/04/2010

 

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