Conferimento di mandato "ad litem" al difensore - Conseguente configurabilità del suddetto obbligo a carico del professionista su richiesta del mandante - Esclusione per incompatibilità.
L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, cod. civ. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 cod. proc. civ.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, cod. proc. civ., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9264 del 19/04/2010
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
9264
2010