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Permanenza dell'obbligo del mandatario nei confronti degli eredi - Cass. n. 20503/2019

Mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - obbligo di rendiconto - giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo)

Morte del mandante - Permanenza dell'obbligo nei confronti degli eredi - Controversia relativa - Natura successoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.

La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull’inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall'art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana.

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20503 del 30/07/2019 (Rv. 654944 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1728, Cod_Proc_Civ_art_022

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Cassazione

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2019