Mandato - Obbligo di rendiconto - Approvazione tacita del rendiconto - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio del mandante - Insufficienza.
Nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20042 del 24/07/2019 (Rv. 654977 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
20042
2019