Ammissione del ricorrente in cassazione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'impugnazione - Versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014
Il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014
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