Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12795 del 06/06/2014
Nel patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12795 del 06/06/2014
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