Ammissione del ricorrente in cassazione al patrocinio a spese dello Stato – Rigetto dell’impugnazione – Versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Esclusione – Fondamento.
In materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7368 del 22/03/2017
________________________________________
gratuito patrocinio
patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
corte
cassazione
7368
2017