Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Compenso al difensore per la relativa redazione - Esclusione.
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l'esercizio della difesa del non abbiente nel processo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16308 del 30/06/2017
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