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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 16308/2017

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Compenso al difensore per la relativa redazione - Esclusione.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l'esercizio della difesa del non abbiente nel processo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16308 del 30/06/2017

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