Difensore domiciliatario - Pagamento diretto del compenso in loro favore – Esclusione – Titolarità esclusiva in capo all’avvocato del beneficiato - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato domiciliatario non ha diritto a chiedere il pagamento delle somme spettantigli, poiché il diritto al compenso è riservato all'unico avvocato del soggetto interessato, tale difensore divenendo, perciò, titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il gratuito patrocinio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018
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Cassazione
17656
2018