Soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato – Nomina di difensore e consulente "extra districtum" - Liquidazione del compenso - Limiti - Riconoscimento parziale di esborsi - Esclusione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora siano stati nominati un difensore ed un consulente di parte non operanti all'interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio, tale patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui "le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale" e, in particolare, quelle spese che sarebbero state comunque sostenute per gli spostamenti da un professionista del detto distretto perché, altrimenti, si accoglierebbe una istanza di riconoscimento parziale di esborsi che è vietato porre a carico dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018
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