Difensori - gratuito patrocinio - liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore - Cass. n. 30876/2018
Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore - soccombenza di un'amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato - decreto di pagamento del giudice del procedimento ai sensi dell'art. 82 del d.p.r. n. 115 del 2002 - necessità - condanna al pagamento in favore dello stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002 – inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018
________________________________________
gratuito patrocinio
patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
corte
cassazione
30876
2018