Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Revoca del decreto di ammissione - Opposizione - Legittimazione passiva – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2517 del 29/01/2019
Ministero della Giustizia - Sussistenza - Agenzia delle Entrate - Esclusione - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2517 del 29/01/2019
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