Del giudice di pace - Condizioni - Inesistenza di controversia sulla proprietà e sui confini - Necessità.
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo n.1), cod. proc. civ., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art.15 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 451 del 12/01/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
451
2006