Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2563 del 02/02/2009
Distanze nelle costruzioni - Demolizione e ricostruzione da parte del preveniente del suo fabbricato - Possibilità di invocare, per sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio, l'antecedente inosservanza del prevenuto - Esclusione - Fondamento.
In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., il preveniente, qualora abbia demolito e ricostruito il fabbricato, non può invocare, per sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio, ove non l'abbia fatto nei limiti della prescrizione del suo diritto, l'antecedente violazione da parte del prevenuto, specie nel caso in cui il predetto regolamento abbia previsto limiti, valevoli anche per le ricostruzioni, che ne avrebbero comportato l'arretramento, pure se il prevenuto avesse rispettato le distanze imposte dalla normativa vigente all'epoca della costruzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2563 del 02/02/2009