Compenso per l'assistenza alla nave in pericolo - Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 - Obbligazione parziaria - Derogabilità da parte delle legislazioni nazionali.
In tema di compenso per l'assistenza a una nave in pericolo, l'art. 13, par. 2, della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 129 del 1995, in vigore dal 14 luglio 1996) ammette che le legislazioni nazionali degli Stati aderenti mantengano o introducano una regola diversa dalla parziarietà della relativa obbligazione, consentendo che il versamento del compenso, unitariamente determinato ai sensi del par. 1, venga effettuato da una delle parti interessate, con diritto di regresso nei confronti delle altre parti, limitatamente alla rispettiva quota.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7149 del 13/03/2020 (Rv. 657481 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1314
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2020