Navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna – Cass. n. 11478/2020
Trasporto pubblico non di linea svolto senza autorizzazione nelle acque di navigazione interna di Venezia - Svolgimento in ipotesi di sospensione della licenza - Equiparazione della disciplina sanzionatoria - Art. 41 l.r. Veneto n. 63 del 1993 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - Ragioni.
Sanzioni amministrative - applicazione - sanzioni accessorie.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. r. Veneto n. 63 del 1993, artt. 43 e 44, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel caso di trasporto pubblico non di linea svolto nelle acque di navigazione interna di Venezia, equipara, ai fini dell'applicazione della confisca, l’assenza assoluta del titolo autorizzativo e la sospensione della licenza, non essendo quest'ultima fattispecie nella sostanza dissimile rispetto a quella dell'assenza dell'autorizzazione e meritando, pertanto, un uguale trattamento sanzionatorio, imposto dai fini di regolamentazione della navigazione interna e di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente che permeano la disciplina in questione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 11478 del 15/06/2020 (Rv. 658266 - 01)