Azione possessoria tra privati su fondo oggetto di un giudizio di allodialità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
L'azione possessoria tra privati relativa a fondo oggetto di un giudizio di allodialità rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché prescinde dall'accertamento della "qualitas soli" devoluto al commissario per gli usi civici.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10813 del 25/05/2016