Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Reclamo contro decisione commissario usi civici - Notificazione ai litisconsorti necessari nel termine perentorio ex art. 32 l. n. 1766 del 1927 - Necessità - Fondamento - Garanti - Esclusione – Fondamento - Usi civici - impugnazioni – termini - In genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 21552 DEL 03/09/2018
Ai sensi dell'art. 4 l. n. 1078 del 1930, che prevede, a pena di inammissibilità, la notifica, entro il termine perentorio di giorni trenta, del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici a tutti coloro che, nella causa principale, hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma di essa, va escluso che debba essere integrato il contraddittorio anche nei confronti dei garanti poiché la domanda di garanzia impropria è fondata su un titolo diverso da quella di accertamento degli usi civici e, pertanto, non ricorrendo un'ipotesi di inscindibilità della causa, non sussiste un litisconsorzio necessario.