Fondo attribuito ad università agraria - Destinazione ai bisogni rurali della popolazione - Regime giuridico - Uso civico - Successivo trasferimento al Comune - Uso privato - Esclusione.
I terreni appartenuti alle università agrarie regolate dalla l. n. 397 del 1894, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, espressamente destinati ai bisogni della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio sono compresi conservano, ex art. 25 della l. n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22772 del 27/07/2023 (Rv. 668571 - 01)