Soggetti legittimati a partecipare al giudizio - Individuazione - Termine di decadenza ex art. 3 l. n. 1766 del 1927 - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023 (Rv. 669169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102