Immobile appartenente al patrimonio indisponibile - Destinazione all'uso pubblico per legge – Cass. n. 19814/2020
Demanio - inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - cessazione (sclassificazione) - Immobile appartenente al patrimonio indisponibile - Destinazione all'uso pubblico per legge - Declassificazione - Condizioni - Atto di pari rango ed immutazione irreversibile del bene - Necessità - Mera sospensione dell'uso pubblico - Irrilevanza - Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Fondamento - Conseguenze - Declassificazione tacita - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio
La declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo. Ne consegue che, con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, la cui inclusione nell'ambito del patrimonio indisponibile si ricava dagli artt. da 252 a 255 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, nonché la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’usucapibilità di un alloggio realizzato dallo I.A.C.P., assegnato da un Comune senza, tuttavia, che si fosse perfezionato il relativo procedimento, mediante la stipulazione dell'apposita convenzione prevista dalla l. n. 605 del 1966 e, non per questo, transitato al patrimonio disponibile dell'Ente).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19814 del 22/09/2020 (Rv. 659136 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0826, Cod_Civ_art_0830