Vigilanza e controllo - contratti di borsa - in genere - Credito risarcitolo dell'investitore per violazione doveri di informazione da parte delle Banche Venete - Cessione ramo d'azienda ex d.l. n. 99/2017 - Legittimazione di Banca Intesa s.p.a. - Esclusione.
Il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario (nella specie Banca Popolare di Vicenza s.p.a.), deve ritenersi escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con l. n. 121 del 2017, in tema di liquidazione delle c.d. Banche Venete, in quanto, sebbene la controversia sia sorta in epoca successiva, detto credito trae origine da un fatto occorso prima della cessione, dovendosi perciò escludere la legittimazione passiva della cessionaria Banca Intesa s.p.a.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35820 del 22/12/2023 (Rv. 669814 - 01)