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Credito fondiario - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 07/02/2024 (Rv. 670263-01)

Nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento - Conseguenze - Inefficacia delle garanzie reali e personali concesse da un terzo - Esclusione.

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 07/02/2024 (Rv. 670263-01)