Azione di ripetizione di indebito – Cass. n. 7721/2023
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Azione di ripetizione di indebito - Saldo - Determinazione - Preventiva depurazione delle poste dichiarate nulle - Necessità - Decorrenza della prescrizione dell'azione - Individuazione - Criteri.
Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 (Rv. 667221 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_1827, Cod_Civ_art_1422