Contratti bancari - Contratto di finanziamento - Forma scritta - Mancanza - Nullità - Conseguenze.
In tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27390 del 26/09/2023 (Rv. 669134 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033