Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 (Rv. 668793 - 02)
Interessi convenzionali - Indeterminatezza della misura - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Ammissibilità.
In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 (Rv. 668793 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284