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Gestione di portafogli su base individuale – Cass. n. 34936/2022

Contratti di borsa - Gestione di portafogli su base individuale - Contratti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190 del 2007 - Mancata comunicazione ai clienti del benchmark e della loro classificazione - Inadempienza ad obblighi legali dell'intermediario - Risoluzione del contratto - Valutazione della gravità dell'inadempimento - Necessità.

 

In tema di gestione di portafogli su base individuale, la violazione dell'obbligo di comunicare ai clienti il benchmark e la loro classificazione, previsto per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190 del 2007, costituisce inadempimento ad obblighi legali dell'intermediario, che tuttavia, ai fini della risoluzione del contratto, non si sottrae alla valutazione di gravità prevista dall'art. 1455 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34936 del 28/11/2022 (Rv. 666449 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

 

Corte

Cassazione

34936

2022