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Acquisizione al momento della conclusione del contratto quadro – Cass. n. 32631/2022

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi dell'intermediario - Assunzione delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 - Acquisizione al momento della conclusione del contratto quadro - Necessità - Equivalenza di informazioni assunte mediante l'esame di altri rapporti contrattuali - Esclusione - Limiti.

 

L'obbligo di acquisizione da parte dell'intermediario delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998, al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali, salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32631 del 04/11/2022 (Rv. 666128 - 01)

 

Corte

Cassazione

32631

2022