Responsabilità della società capogruppo o mandataria per le obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori - Sussistenza - Fondamento.
In caso di costituzione da parte di un'associazione temporanea di imprese di una società, anche consortile, per l'esecuzione totale o parziale dei lavori ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991, delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima, entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, l.n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26, d.lgs. n. 406 del 1991 non vale ad escludere l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 02)