Possibilità di far valere la responsabilità di cui all' art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.
La responsabilità contemplata dall'art. 13, comma 2, l. n. 109 del 1994 nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori può essere fatta valere anche dal terzo cui l'impresa subappaltante o fornitrice abbia ceduto il proprio credito o che abbia a sé surrogato, in quanto la cessione e la surroga determinano una modificazione del lato attivo dell'obbigazione, senza che ciò comporti un'applicazione estensiva del medesimo art. 13.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1292