Assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro - Negoziazione senza la clausola di non trasferibilità - Applicazione del quinto comma e non del primo comma dell'art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Fondamento - Fattispecie.
La presentazione all'incasso di un assegno bancario di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, privo della clausola di non trasferibilità, è sanzionato dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e non già dal comma 1 del medesimo articolo, che si applica ai soli titoli al portatore, tra i quali non sono ricompresi gli assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto che la presentazione all'incasso di un assegno bancario di importo di euro 1573,00, non poteva più essere considerata, a partire dal 1° gennaio 2016, un illecito amministrativo, tenuto conto dell'innalzamento della soglia ad euro 2.999,00 per i titoli al portatore).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23819 del 04/08/2023 (Rv. 668720 - 01)