Finanziamento con fondi comunitari - Rimborso delle sole spese sostenute - Loro pagamento mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, ma quietanzato dalla controparte - Possibilità di una loro ripetizione in assenza di incasso degli assegni - Esclusione - Ragioni.
In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione di un progetto finanziato con fondi comunitari, per il rimborso delle sole spese sostenute è sufficiente che il pagamento, avvenuto mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, sia stato quietanzato dalla controparte, sicché, in presenza di tali presupposti, non è possibile chiederne la ripetizione, non potendo essere messa in discussione, per la normativa unionale, l'effettività del pagamento debitamente quietanzato dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31970 del 17/11/2023 (Rv. 669570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227