Rinvio a leggi speciali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23865 del 05/09/2024 (Rv. 672186-01)
Cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi della Comunità Europea ed extracomunitari - Sottoposizione alla sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Esclusione - Fondamento.
La cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera comunitaria europea, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 (e successive modificazioni) poiché non rientra nelle previsioni sanzionatorie espresse dalla predetta norma, relative al denaro contante (banconote e monete metalliche) pari o superiore ad € 10.000,00, ed all'invio di denaro contante di quell'importo da un Paese all'altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente; poiché non rientra neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall'art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del d.lgs. n. 195 del 2008, e non è assimilabile a tali fattispecie difettando delle caratteristiche proprie del denaro contante ossia della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna, e dell'immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23865 del 05/09/2024 (Rv. 672186-01)