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Assegno bancario - non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-01)

Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio.

La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218