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Assegno bancario - non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02)

Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione.

In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_ 1218