Eccezione di mancanza di copertura assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Divieto ex art. 345 cod. proc. civ. - Inoperatività. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014