Azione di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto di assicurazione - Rappresentanza sostanziale e processuale dell'agente ex art. 1903, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11108 del 28/05/2015
In tema di assicurazione, ed alla stregua di quanto disposto dall'art. 1903, secondo comma, cod. civ., l'agente con rappresentanza non può promuovere, di sua iniziativa, la domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto, sicchè qualunque sentenza pronunciata tra lo stesso e l'assicurato è inopponibile all'assicuratore e, in caso di accoglimento della suddetta domanda, l'assicurato non ha titolo esecutivo per chiedere la restituzione del premio all'assicuratore medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11108 del 28/05/2015