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circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - solidarietà - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014

Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro ascrivibile a colpa concorsuale del vettore e di un terzo - Obbligo di ciascun corresponsabile di risarcire il danno integralmente - Sussistenza - Fondamento - Diversa gravità delle rispettive colpe (o diseguale efficienza causale delle stesse) - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014


Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. Civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014