Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015
Danni causati da veicolo rimasto non identificato - Mancata identificazione ascrivibile a carenza di ordinaria diligenza del danneggiato - Obbligo di indennizzo a carico del Fondo di garanzia - Insussistenza - Difetto di conformità del diritto interno a quello comunitario - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015
In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015