Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015
Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del tamponante - Ipotesi di esclusione - Ostacolo imprevedibile e anomalo alla circolazione - Accertamento - Onere probatorio a carico del tamponante - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015
In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia. (Nella specie, relativa alla presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola, la corte territoriale, confermata dalla S.C., ha escluso il carattere anomalo dell'ostacolo poiché il mezzo, sebbene munito di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, era agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo tamponante).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015