Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Ostacolo fisso, imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale - Inapplicabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015
In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015