Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015
Danno da perdita del rapporto parentale - Autonoma configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015
Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, pur dandosi atto che, dalla vicenda della tragica morte del giovane figlio, la madre ne era uscita distrutta nel corpo, trascinando la propria successiva esistenza tra mille difficoltà e problemi nel solo ricordo, quasi ossessivo, del defunto, aveva, poi, sulla base di tali circostanze, riconosciuto alla medesima il solo danno morale, negandole, però, quello da perdita del rapporto parentale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015